Gli agricoltori potranno bruciare con tranquillità i residui delle produzioni vegetali. La combustione di paglia, sfalci, residui di potatura ed altre sostanze naturali non pericolose derivanti dalle lavorazioni agricole non costituisce attività di gestione dei rifiuti, ma una normale pratica agricola per ricavarne sostanze fertilizzanti.
La norma, che consente la combustione dei residui agricoli, è diventata definitiva a seguito della conversione nella legge n. 116 dell’11 agosto 2014 del decreto 24 giugno 2014, n. 91″. Lo rende noto la Coldiretti che chiarisce ulteriormente: “La disposizione dell’articolo 14, comma 8, lettera b) della legge, dispone, infatti, che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (tre metri cubi) per ettaro dei residui delle lavorazioni agricole, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La disposizione vieta le operazioni di combustione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni.
I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale risultanti dalle lavorazioni agricole in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10).