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Bonus braccianti agricoli: 200 euro

Nel Decreto Aiuti bonus braccianti per chi percepisce l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 2021

da Redazione uvadatavola.com 20 Maggio 2022
20 Maggio 2022
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Bonus da 200 euro anche ai braccianti nel Decreto Aiuti. Lo annuncia il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza.

Mantegazza spiega il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

“Il bonus da 200 euro varato definitivamente dal Governo nel Decreto Aiuti, sarà liquidato, in automatico da parte dell’Inps, a tutti i lavoratori che percepiranno l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 2021 o le prestazioni Naspi e Dis-coll nel mese di giugno 2022. Il tutto sarà erogato, come aggiunta,  ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con reddito inferiore ai 35mila euro“.

Bonus braccianti: ottimo risultato

Secondo Mantegazza: “Si tratta del un primo importante risultato rispetto al rischio, che noi dela Uila-Uil avevamo sollevato nei giorni scorsi, di vedere gli operai agricoli stagionali esclusi da questa opportunità“.

Obiettivo? Ampliare la platea ad altre categorie escluse

“Nelle prossime ore – aggiunge il segretario Uila/Uil– sarà nostra cura come Confederazione, verificare la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari del bonus. Ad esempio a tutti gli operai agricoli a tempo determinato che, quest’anno, non beneficeranno della disoccupazione agricola (circa 350mila persone)”.

“Il bonus è  una misura importante – conclude Stefano Mategazza -, anche se insufficiente per far fronte all’inflazione  che polverizza salari e pensioni”.

Ma approfondiamo il Decreto Aiuti, in vigore dal 18 maggio (D.L. n. 50/2022) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con il  n° 114 del 17 maggio 2022. Esso segnala le misure urgenti in materia di:

  • politiche energetiche nazionali;
  • produttività delle imprese;
  • attrazione degli investimenti;
  • politiche sociali;
  • crisi ucraina.

Decreto Aiuti: 59 articoli e 4 allegati

Il provvedimento, composto da 59 articoli e 4 allegati, conferma agli artt. 31 e 32, l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro a:

  • lavoratori dipendenti e pensionati;
  • con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro,
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma anche lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo, lavoratori domestici, autonomi e occasionali.

Sono inclusi: 

  • i percettori del reddito di cittadinanza,
  • gli incaricati di vendite a domicilio,
  • gli autonomi senza partita Iva.

Il bonus una tantum sarà erogato a luglio in via automatica dall’Inps per pensionati e beneficiari del reddito di cittadinanza, dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti.

Le altre categorie di lavoratori, invece, dovranno presentare domanda.

Sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese

Disciplinate dal decreto n.50/2022 anche le misure a sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese.
L’art. 21, infatti, dispone l’incremento dal 20% al 50% della misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se prenotati nel 2022.

All’art. 22: bonus formazione 4.0, un ritocco

Le aliquote del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, aumentano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese.

A condizione, però, che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati da un prossimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Confermate, tra le altre novità, le garanzie SACE e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese (art. 15) e l’istituzione di un Fondo di 130 milioni di euro, per l’anno 2022, finalizzato a sostenere le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18).

 

Autrice: Teresa Manuzzi
©uvadatavola.com

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