Siamo ormai vicini all’avvio dell’anno di domanda 2016 con gli impegni previsti dal nuovo regime dei pagamenti diretti che si ripeteranno anche nel secondo anno di applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti.
E’ utile quindi rivedere gli impegni che l’agricoltore dovrà rispettare anche in questo secondo anno di applicazione, facendo particolare attenzione alla tempistica e facendo tesoro dell’esperienza maturata nel primo anno di applicazione.
Per l’anno di domanda 2016 si tornerà al 15 maggio come data di riferimento per la presentazione della domanda unica, che per il primo anno di applicazione era stata fissata al 15 giugno 2015 a causa dei ritardi accumulati nell’avvio del nuovo regime dei Pagamenti diretti. Nel 2016, però, la domanda unica subirà comunque un’importante modifica: si avvierà la procedura della domanda grafica. In base a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per l’anno di domanda 2018 tutti i beneficiari dovranno presentare la domanda grafica. Tale applicazione, però, sarà graduale nel tempo e per il 2016 il Regolamento prevede l’obbligo di presentazione della domanda grafica per un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base. Per il 2017 tale percentuale sarà aumentata al 75%, fino ad arrivare nel 2018 alla presentazione della domanda grafica da parte di tutti i beneficiari.
Per il 2016 rimangono invariate le regole sull’agricoltore attivo, sulla soglia minima e sul capping. Infatti, per poter presentare la domanda è necessario che l’agricoltore sia attivo. In merito alla soglia minima, per il 2016 questa rimane pari a 250 euro. Ciò vuol dire che gli agricoltori che hanno un ammontare di pagamenti diretti (pari alla somma del pagamento di base, del greening, del pagamento per i giovani agricoltori e del pagamento accoppiato) inferiore a 250 euro non riceveranno il pagamento. Qualora un agricoltore, in riferimento al 2015, non riceva pagamenti perché al di sotto della soglia minima e qualora l’importo spettante al medesimo agricoltore non superi anche nel 2016 l’importo minimo, i corrispondenti diritti saranno riversati nella riserva nazionale. Per l’anno di domanda 2017, invece, è previsto l’aumento della soglia minima a 300 euro.
Anche le regole di condizionalità rimangono invariate e corrispondenti a quanto stabilito a livello nazionale dal DM 180 del 23 gennaio 2015 e nei collegati provvedimenti delle Regioni e degli Organismi pagatori di riferimento.
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