All’interno del “Decreto Aiuti” il Governo ha previsto come misura “una tantum” – per contrastare il caro vita – l’erogazione di un bonus pari a 200euro.
A beneficiare della misura dipendenti, pensionati, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza, collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori autonomi – anche occasionali – e liberi professionisti.
Abbiamo trattato l’argomento all’interno l’articolo pubblicato qualche settimana fa visto che tra i beneficiare ci sono anche i braccianti agricoli (lo trovi qui). A tal proposito, in seguito a diverse richieste ricevute, l’agronomo Gianni Demarinis, dello “Studio Tecnico Agronomico Demarinis&Iacovelli“, tiene a precisare che:
“Il bonus 200 euro per i braccianti agricoli verrà erogato in automatico dall’ Inps nel mese di ottobre 2022. Solo chi non ha diritto alla disoccupazione Agricola e ha almeno 50 giorni lavorativi nel 2021 dovrà presentare domanda”.
L’erogazione del bonus avverrà in modo diverso a seconda della tipologia di beneficiario, così come confermato dall’INPS (circolare n. 73/2022).
Sul sito di Confagricoltura si leggono le seguenti specifiche.
LAVORATORI DIPENDENTI
Per i lavoratori dipendenti – non importa la categoria – l’erogazione del bonus spetta al datore di lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022;
- il lavoratore deve avere avuto, nel primo quadrimestre 2022, una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a € 2.692,00 e quindi aver beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8%;
- nel caso il lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro, il bonus compete una sola volta.
- Sarà il lavoratore a scegliere a quale datore di lavoro chiedere il versamento;
- il bonus non spetta ai lavoratori che percepiscano trattamenti pensionistici o siano percettori del reddito di cittadinanza;
- per i lavoratori part-time, il bonus spetta per intero e non è ridotto in proporzione alle ore di lavoro svolte;
- il bonus spetta automaticamente previa dichiarazione che ciascun lavoratore deve obbligatoriamente consegnare sottoscritta al proprio datore di lavoro.
Come precisato dall’INPS, per gli operai agricoli a tempo determinato, il bonus non è erogato dal datore di lavoro.
PENSIONATI
Il bonus spetta automaticamente a tutti i pensionati che posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:
- che abbiano la residenza in Italia;
- che percepiscano un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- che siano titolari di reddito personale ai fini IRPEF non superiore a 35 mila euro per il 2021.
Per questa categoria di beneficiari non è necessario proporre alcuna domanda ma il bonus sarà accreditato direttamente in pensione.
LAVORATORI DOMESTICI
Il bonus compete ai lavoratori domestici che intrattengano un rapporto di lavoro domestico al 18.05.2022. In questo caso, la misura una tantum è erogata dall’INPS a domanda del lavoratore.
PERCETTORI DI DISOCCUPAZIONE
Ai percettori di trattamenti previdenziali legati allo stato di disoccupazione – NASPI, DIS-COLL, disoccupazione agricola – l’indennità è riconosciuta direttamente dall’INPS.
CO.CO.CO.
Il bonus è erogato dall’INPS, su domanda, solo ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano i seguenti requisiti:
- siano iscritti alla Gestione separata;
- non percepiscano alcun trattamento pensionistico;
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- non abbiano percepito, per l’anno 2021, un reddito rilevanti ai fini IRPEF superiore a 35 mila euro.
LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTE
Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno cinquanta giornata, l’indennità è corrisposta, su domanda dall’INPS, sempre che non si sia percepito un reddito ai fini IRPEF superiore a 35 mila euro per l’anno 2021. Ricadono in questa categoria gli operai agricoli a tempo determinato.
TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
Ai percettori del reddito di cittadinanza, il bonus è riconosciuto direttamente dall’INPS. Si ricorda che l’indennità non spetta nel caso in cui all’interno del nucleo vi sia altro componente che benefici del bonus in questione.
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Per queste ultime due categorie, tra cui vi sono anche i coltivatori diretti e gli IAP, il c.d. Decreto Aiuti rimanda ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro che, ad oggi, pare che non sia ancora stato pubblicato.
Autrice: Teresa Manuzzi
©uvadatavola.com