Lavoro stagionale: 900mila euro al primario

La copertura finanziaria, stabilita con la Legge di Bilancio 2026 avrà valenza annuale.

da Donato Liberto
lavoro agricolo stagionale

La Legge di Bilancio 2026 è stata ufficialmente approvata e introduce una novità rilevante per il lavoro stagionale agricolo. Con l’Articolo 1, comma 156, il provvedimento stabilisce che il lavoro agricolo occasionale diventa una misura che entra a regime, superando il carattere temporaneo che aveva accompagnato questa disciplina negli ultimi anni.

Una decisione che arriva in un momento particolarmente delicato per molte filiere agricole e, in modo particolare per il comparto dell’uva da tavola, da tempo alle prese con una crescente carenza di manodopera.
La disponibilità di lavoratori rappresenta oggi più che mai una variabile decisiva non solo per la riuscita puntuale delle campagne, ma anche per la sostenibilità economica delle aziende, incidendo in maniera diretta sui costi di produzione. In questo contesto, la decisione di stabilizzare il lavoro agricolo occasionale assume un significato che va oltre l’aspetto normativo. Si tratta di una tipologia contrattuale che si adatta in modo naturale alle esigenze di un comparto – al pari di altri – caratterizzato da attività concentrate in periodi ben definiti dell’anno, a partire dalla raccolta, ma anche da operazioni come la potatura, che richiedono tempistiche precise e, in alcuni casi, competenze più specializzate.

Proprio perché la disponibilità di manodopera è diventata una delle principali criticità nella programmazione delle campagne, la conferma definitiva di questa tipologia contrattuale – accompagnata da una copertura finanziaria prevista nel bilancio triennale 2026-2028 – contribuisce a rendere più chiaro e prevedibile il quadro regolatorio entro cui le imprese sono chiamate a organizzare il lavoro. Un passaggio che vale la pena analizzare nel dettaglio, per capire cosa cambia davvero, quali regole restano in vigore e quali effetti pratici può avere per un comparto in cui il fattore lavoro continua a incidere in modo determinante.

Cosa significa “entrare a regime”

Negli anni scorsi il lavoro agricolo occasionale è stato utilizzato all’interno di un perimetro normativo definito sempre a tempo. La legge di Bilancio 2023 ne aveva consentito l’impiego solo in via transitoria, inizialmente per il biennio 2023-2024, poi prorogato anche per il 2025. Ogni anno, quindi, il settore ha dovuto attendere una conferma legislativa.

L’Articolo 1, comma 156 della legge di Bilancio 2026 mette fine alla logica delle proroghe e rende strutturale una disciplina pensata per rispondere alle esigenze stagionali delle imprese agricole. La disciplina viene stabilizzata a partire dal 2026 e accompagnata da una copertura finanziaria pari a 900.000 euro annui, prevista nel bilancio triennale 2026-2028.

Cosa stabilisce la legge per il lavoro stagionale

Dal punto di vista operativo, l’entrata a regime non introduce novità sostanziali. Il lavoro stagionale agricolo resta un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, legato ad attività stagionali e soggetto a un limite chiaro: non più di 45 giornate annue di lavoro effettivo per ciascun lavoratore.

Il contratto può avere una durata formale che non deve superare i 12 mesi, ma se si supera il limite delle 45 giornate il rapporto si trasforma automaticamente in lavoro subordinato a tempo determinato ordinario. Restano invariati anche i requisiti soggettivi: possono essere impiegati disoccupati e percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti sotto i 25 anni e alcune categorie particolari, con l’esclusione – salvo i pensionati – di chi abbia avuto un rapporto di lavoro agricolo ordinario nei tre anni precedenti.

lavoro agricolo stagionale 1

Compenso e soglia economica: come funziona

Un aspetto spesso poco chiaro riguarda il compenso. La norma non fissa una soglia economica unica, ma lega il reddito al numero massimo di giornate lavorate e alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali. Il compenso è pagato direttamente dal datore di lavoro, è esente da imposizione fiscale e, entro il limite delle 45 giornate annue, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con la pensione.

È quindi il tetto delle giornate, più che un limite monetario predefinito, a definire il perimetro economico del lavoro agricolo occasionale.

Conclusioni

La scelta di rendere stabile il lavoro agricolo occasionale va letta come un cambio di approccio, prima ancora che come un intervento tecnico. Il legislatore prende atto che la stagionalità non è un’eccezione del sistema agricolo, ma una sua componente strutturale, e smette di trattarla come un problema da risolvere anno per anno con strumenti temporanei.

Dal 2026 il messaggio è chiaro: le imprese agricole possono contare su un quadro normativo definito e non più legato a proroghe contingenti. Allo stesso tempo, la stabilizzazione sposta il baricentro della discussione. Non si tratta più di chiedersi se lo strumento sarà rinnovato, ma come verrà utilizzato, con quale grado di correttezza e se sarà davvero in grado di rispondere ai fabbisogni reali di un settore segnato da picchi di lavoro sempre più concentrati e da una crescente difficoltà nel reperire manodopera.

Per un comparto come quello dell’uva da tavola, in cui le operazioni colturali più importanti si concentrano in finestre temporali precise, la possibilità di contare su uno strumento stabile può rappresentare un vantaggio concreto in termini di programmazione e gestione dei costi. Allo stesso tempo, per i lavoratori, la stabilizzazione della disciplina offre un quadro più chiaro e prevedibile, riducendo l’incertezza legata a strumenti rinnovati di anno in anno.

 

Donato Liberto
©uvadatavola.com

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