Rame in agricoltura, nuove regole per autorizzazioni e residui

Dopo anni di difficoltà, il Ministero della Salute chiarisce l’approccio nazionale sui prodotti fitosanitari a base di rame, tra nuove valutazioni ambientali, rinnovi e residui

da Ilaria De Marinis
rame in agricoltura

Nuovi criteri nazionali per valutare il rischio dei prodotti fitosanitari a base di rame in agricoltura. Dopo anni di difficoltà legate all’uso di linee guida pensate soprattutto per sostanze organiche, il Ministero della Salute ha chiarito l’approccio che l’Italia intende applicare ai dossier autorizzativi. Un passaggio tecnico, ma con ricadute concrete per il settore: dalle nuove autorizzazioni ai rinnovi, fino alla gestione dei residui nelle filiere più esposte ai vincoli commerciali, uva da tavola compresa. Il punto è nella natura stessa del rame. Essendo un metallo, non segue il comportamento ambientale delle molecole di sintesi: può accumularsi nei suoli, è presente naturalmente nell’ambiente, rientra nella nutrizione degli organismi viventi e può derivare da fonti diverse, non solo dai trattamenti fitosanitari. Per questo la valutazione del rischio non può limitarsi a uno schema standard, ma deve considerare destino ambientale, ecotossicologia, biodisponibilità e contributo complessivo all’esposizione del consumatore.

Per la viticoltura da tavola, il chiarimento arriva in un momento in cui la difesa fitosanitaria è sempre più compressa tra efficacia agronomica, riduzione degli input, limiti di residuo e capitolati della distribuzione. Il rame resta uno strumento tecnico importante, soprattutto nei programmi di difesa integrata e biologica, ma il suo utilizzo sarà sempre più legato alla capacità di documentarne coerenza, misura e compatibilità con il nuovo quadro regolatorio.

Rame in agricoltura: il documento di orientamento italiano

A tradurre questo cambio di prospettiva in una procedura operativa è il documento di orientamento predisposto dall’Italia, “Key Point for the assessment of Copper dossier (Art. 33 e 43)”, elaborato sulla base dello Statement EFSA del 2021 sui metalli di transizione. Il testo propone un approccio pragmatico per la valutazione dei prodotti fitosanitari a base di rame, sia nelle procedure di nuova autorizzazione sia nei rinnovi, intervenendo soprattutto sugli aspetti di destino ambientale ed ecotossicologia.

Il documento è stato presentato al Comitato Permanente degli Stati della Zona Sud, senza però arrivare a una posizione condivisa tra gli Stati membri. Per questo l’Italia ha scelto di adottarlo a livello nazionale, applicandolo alle valutazioni dei prodotti rameici nei casi in cui agisce sia come Stato membro relatore sia come Stato membro interessato. Una scelta che consente di uscire da una lettura troppo rigida dei modelli standard e di valutare il rame secondo criteri più aderenti alla sua natura di metallo, tenendo conto di biodisponibilità, fondo naturale, accumulo e reale contributo dei trattamenti.

Dai residui al rame totale: il punto più delicato

Un altro fronte riguarda i residui e la valutazione del rischio per i consumatori. Qui il passaggio è ancora più sensibile, perché EFSA ha rivisto i valori guida sanitari, portando il riferimento da 0,15 a 0,07 mg/kg di peso corporeo al giorno. Tuttavia, proprio perché il rame è anche un micronutriente ed è ubiquitario nell’ambiente, EFSA ha scelto un metodo diverso rispetto alla valutazione ordinaria dei residui da fitofarmaci: l’esposizione alimentare viene letta come rame totale da tutte le fonti, includendo prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, additivi e presenza naturale. 

È questo il punto: non si valuta più soltanto il residuo riconducibile a un trattamento, ma il contributo complessivo del rame nella dieta. Da qui il Regolamento (UE) 2026/840, adottato il 15 aprile 2026, che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) 396/2005 e introduce la definizione di residuo come “total copper”. La Commissione ha precisato che, secondo EFSA, l’attuale esposizione al rame non presenta rischi per la popolazione e che i prodotti fitosanitari non risultano il principale contributore dell’esposizione complessiva. 

Per diverse colture, tra cui l’uva da tavola, i nuovi LMR sono stati adeguati per riflettere i livelli reali di rame riscontrati nei prodotti. Nel caso della voce che comprende uva da tavola e uva da vino, il regolamento riporta un limite di 100 mg/kg espresso come rame totale. 

rame in agricoltura

Per le filiere serve una gestione più documentata

La novità regolatoria non chiude il tema, lo rende più esigente. Per le aziende agricole, in particolare in filiere specializzate come quella dell’uva da tavola, il messaggio è chiaro: il rame continuerà ad avere un ruolo, ma la sua legittimazione passerà sempre di più dalla qualità dei dati. La valutazione del rischio non potrà reggersi solo su modelli astratti; avrà bisogno di monitoraggi, prove residue, informazioni ambientali e dossier capaci di distinguere tra presenza naturale, accumulo storico e contributo effettivo dei trattamenti.

Nell’uva da tavola questo passaggio pesa in modo particolare. La coltura convive con pressioni fitosanitarie complesse, una domanda commerciale che chiede prodotto sano, stabile, ben conservabile e compatibile con capitolati sempre più severi. Il rame, soprattutto nei sistemi biologici o in strategie di difesa a basso impatto, rimane una leva tecnica importante; allo stesso tempo, la sua gestione non può più essere affidata a consuetudini. Servono programmi di difesa calibrati, attenzione alle fasi fenologiche, alternanza con altri strumenti disponibili, registri puntuali e lettura integrata dei dati analitici.

La direzione indicata da EFSA e recepita dall’Italia non è quindi una semplice procedura amministrativa. È il tentativo di riportare il rame dentro una valutazione più coerente con la sua natura chimica e con la realtà agronomica. Per i produttori significa uscire da una zona grigia fatta di incertezza autorizzativa e interpretazioni non sempre uniformi. Per la filiera significa prepararsi a un sistema in cui l’uso dei rameici sarà sempre più difendibile solo se accompagnato da evidenze solide, tracciabilità e capacità tecnica. La strada resta stretta, ma almeno torna a essere praticabile.

 

Ilaria De Marinis
©uvadatavola.com

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